Cesped SpA opera in qualità di Spedizioniere e propone di organizzare, ai sensi dell’art. 1737 c.c., per Vostro conto, il trasporto come di seguito meglio specificato.

  • Le merci dovranno esserci consegnate debitamente imballate.
  • Non si risponde per danni causati da imballo inadeguato o insufficiente. I termini di consegna o transit time contenuti nella presente offerta sono da intendersi a titolo indicativo e comunque non tassativo.
  • Cesped SpA è regolarmente iscritta all’Albo degli Spedizionieri e assume il presente mandato esclusivamente nella sua qualità di spedizioniere (art. 1737 c.c.).
  • I limiti di responsabilità di Cesped SpA sono disciplinati dalle leggi nazionali o dalle Convenzioni internazionali (Conv. Bruxelles 1924 e 1968 – Conv. Ginevra 1956 – Conv. Montreal 1999 – ecc.) applicabili in base alla tratta in cui si è verificata la perdita, il danno, l’errore o il ritardo ovvero, qualora non sia possibile accertare il momento in cui si è verificato l’evento dannoso, secondo la disciplina della Conv. di Bruxelles 1924 sulla Polizza di Carico, modificata dal Protocollo di Bruxelles 1968.
  • La nostra responsabilità non potrà eccedere quella che i vettori marittimi/aerei/terrestri oltre che le Compagnie di Assicurazione, assumono nei nostri confronti.
  • L’accettazione della presente offerta alle presenti condizioni potrà avvenire mediante comunicazione scritta oppure con l’affidamento della merce da spedire.
  • Foro competente ed esclusivo: Udine.

 

 

1. Premessa
Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dallo Spedizioniere e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultimo; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dello Spedizioniere. Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito www.fedespedi.it.

2. Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
a) Spedizioniere: Cesped SpA, ovvero il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie
b) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso
c) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie
d) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere
e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.
Il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie.
Il termine Spedizioniere-vettore si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla fattispecie di cui alla lettera b) che precede.

3. Ambito di applicazione
Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.

4. Assunzione/accettazione degli incarichi
Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza, agendo quale spedizioniere e non già quale spedizioniere-vettore. Lo Spedizioniere, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c. agendo in tal caso quale spedizioniere e non quale spedizioniere-vettore.

5. Termini di consegna
Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente
Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:
• che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
• che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
• che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.
Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.
Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.
Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. Quotazioni dello Spedizioniere
Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

8. Anticipi e crediti dello spedizioniere
Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

9. Diritto di ritenzione
Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.

10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce
Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

11. Responsabilità
11.1 Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
11.2 La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto. Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

12. Danni occorsi in tratta ignota
Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata.

13. Danni indiretti
E’ in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto). In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.

14. Reclami
Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11.

15. Assicurazione
Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

16. Cause di forza maggiore
Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) calamità naturali
b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili;
c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci;
d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente
e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole: 5. Termini di consegna, 9. Diritto di ritenzione, 11. Responsabilità, 12. Danni occorsi in tratta ignota, 13. Danni indiretti e 14. Reclami, sono specificatamente approvate e sottoscritte.